Dipendenti dell’Autorità sistema portuale: istruzioni contribuzioni minori

Con il Messaggio 20 luglio 2022, n. 2900, l’Inps ha fornito le istruzioni per il corretto inquadramento previdenziale delle Autorità di sistema portuale (AdSP) e per gli adempimenti relativi alle contribuzioni minori.

Le Autorità di sistema portuale (AdSP) hanno natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale.
Ai fini contributivi sono soggetti alla disciplina speciale per gli “Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l’espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione” che prevede la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche mediante adozione di deliberazione di massima.
In relazione ad alcune problematiche evidenziate nella gestione delle contribuzioni minori, l’INPS fornisce indicazioni per l’inquadramento previdenziale ed i conseguenti adempimenti contributivi.

Le posizioni contributive riferite alle AdSP debbono essere contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01.
Inoltre, ai fini della determinazione del corretto carico contributivo in relazione alle diverse tipologie di lavoratori in forza, alle suddette posizioni contributive sono apposti esclusivamente i seguenti codici autorizzazione (C.A.): “6N” – “8F” – “8G” – “8H”.
Relativamente alle posizioni contributive riferite ad Autorità con obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, previa verifica dell’esistenza dei presupposti di legge, le competenti Strutture territoriali provvederanno a eliminare i C.A. “0V” e “1R” e, contestualmente, provvederanno ad attribuire il C.A. “1M” che assume il nuovo significato di “Enti pubblici non economici – Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 755 e successivi”.
Eventuali regolarizzazioni dell’inquadramento e dell’apposizione dei C.A., secondo le indicazioni fornite, sono effettuate dall’Inps con decorrenza dal mese di Agosto 2022.

CONTRIBUZIONI MINORI

Malattia e maternità Esclusione dal versamento della contribuzione relativa alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità.
NASpI L’obbligo di versamento della contribuzione NASpI sussiste solo per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per tali lavoratori è dovuto il solo contributo ordinario ASpI (1,31% + 0,30%), con esclusione, quindi, del contributo addizionale (1,40%).
CUAF Esonero dall’applicazione della normativa della Cassa unica assegni familiari.
Fondo di Garanzia del TFR Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Fondo di Tesoreria Obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, qualora sussistano i presupposti che determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo (media occupazionale superiore a 50 addetti).
In assenza del requisito dimensionale, l’obbligo contributivo permane limitatamente per i lavoratori già alle dipendenze di Autorità portuali con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che sono passati, in continuità, alle dipendenze delle AdSP.

L’Inps precisa che i lavoratori devono essere esposti nel flusso Uniemens con il codice tipo cessazione “2T” sulla matricola dell’Autorità portuale e con il codice tipo assunzione “2T” sulla matricola dell’AdSP.

Qualora a seguito della riorganizzazione siano state accorpate una o più Autorità portuali preesistenti in una nuova AdSP, il requisito dimensionale che determina la sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria del nuovo soggetto giuridico (AdSP) deve essere determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività, da intendersi, sulla base della prassi amministrativa consolidata, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero il minor periodo per le AdSP che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno.

Fondo di integrazione salariale Esclusione dal versamento del contributo al Fondo di integrazione salariale.

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS

Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione IVS (33%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “62”.
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato, per i quali è dovuta la sola contribuzione al Fondo di Tesoreria (senza l’indicazione dell’imponibile contributivo e valorizzando i codici CF01, CF02 ecc.) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “I”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la contribuzione IVS e NASpI (33% + 1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “61”.
Dipendenti a tempo pieno e determinato, per i quali è dovuta la sola contribuzione NASpI (1,31% + 0,30%) <Qualifica1> uguale a “2”;
<Qualifica2>uguale a “F”;
<Qualifica3> uguale “D”;
<TipoContribuzione> uguale a “00”.

CCNL Misericordie: EGR a luglio

Spetta, con la retribuzione del mese di luglio, l’elemento di garanzia retributiva ai dipendenti del CCNL Misericordie

Inoltre, ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l’EGR compete ai lavoratori in forza all’1 gennaio . L’azienda calcolerà l’importo spettante all‘ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.

Accertamenti bancari: nessun obbligo di contraddittorio

In caso di accertamenti bancari, l’amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo ad invitare il contribuente ad un contraddittorio endoprocedimentale e nel sollecitare ulteriormente il contribuente ad integrare la documentazione giustificativa dei movimenti bancari (Corte di Cassazione – ordinanza 15 luglio 2022, n. 22451).

In tema di accertamento delle imposte, la ricostruzione della base imponibile, mediante le risultanze degli accertamenti bancari di cui all’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.

Secondo un indirizzo ormai consolidato di questa Corte, qualora l’accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente.

Ministeri: le nuove indennità di amministrazione

 

Pubblicati, dall’Aran, i valori delle indennità di amministrazione dei Ministeri, in base a quanto previsto dal recente CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022

Al fine di dare seguito a quanto previsto dal CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto lo scorso maggio, l’Aran ha pubblicato la tabella ricognitiva delle indennità di amministrazione dei ministeri

Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità decorrenti dall’ 1/11/2022, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

NUOVA AREA

Ministero

Transizione

ecologica

Ministero

Istruzione

Ministero Università e Ricerca

Ministero

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Ministero

degli Affari

Esteri e

della Cooperazione Internazionale

Ministero della Salute

Ministero della Difesa

Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali

FUNZIONARI 377,39 377,46 377,46 377,46 377,46 377,46 386,50 377,46
ASSISTENTI 279,39 279,40 279,40 279,40 279,40 279,40 291,67 279,40
OPERATORI 253,36 253,34 253,34 253,34 253,34 253,34 253,36 253,34

NUOVA AREA

Ministero

dell’Interno

Ministerodello

Sviluppo

Economico

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Ministero

Della

Cultura

Ministero del Turismo

Ministero dell’Economia e delle

Finanze

Ministero della Giustizia

Ministero

DellaGiustizia

DAP e DGM (2)

FUNZIONARI 379,56 377,39 390,32 377,44 377,44 424,80 424,80 365,81
ASSISTENTI 288,47 279,39 288,53 279,34 279,34 302,98 302,98 270,34
OPERATORI 252,34 253,36 253,29 253,35 253,35 301,86 301,86 268,70

(1) La ricognizione di cui alla presente tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Diparimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato – IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022

 

(2) Ai sensi dell’art. 34, comma 6 del CCNL 16 maggio1995, i valori mensili dell’indennità di amministrazione per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinatario

Illegittima la sanzione irrogata al dipendente assente alla visita fiscale perché sotto la doccia

L’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore stesso di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche (Corte di Cassazione, Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rigetto del ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un lavoratore e, annullata la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogata, aveva condannato la società a corrispondere al ricorrente l’indennità di sala operatoria, sospesa in quanto il regolamento contrattuale ne condizionava l’erogazione all’assenza di provvedimenti disciplinari.
I Giudici del gravame avevano accertato, in fatto, che il lavoratore, assente per malattia, al momento della visita di controllo non aveva sentito suonare il campanello di casa perché sotto la doccia e ciò aveva impedito l’accesso del medico fiscale nell’abitazione; il dipendente, inoltre, si era immediatamente attivato, manifestando piena disponibilità a consentire l’accertamento ed aveva anche inviato tempestiva comunicazione dell’accaduto agli organi preposti.
Sulla scorta di tanto, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, in relazione alle circostanze del caso concreto, dovesse essere esclusa la rilevanza disciplinare della condotta, non risultando violati gli obblighi esigenza e di esecuzione del contratto secondo buona fede.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che il mancato rispetto della reperibilità costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile in sé, ossia a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, perché il lavoratore ha nei confronti del datore un dovere di cooperazione e pertanto, anche nel domicilio, è tenuto ad astenersi da condotte che impediscano l’accesso al medico della struttura pubblica.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, evidenziando che non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’istituto previdenziale e che possono determinare decadenza dal beneficio comportano anche una responsabilità disciplinare.
Né l’assenza alla visita domiciliare di controllo, annoverata fra le condotte di rilievo disciplinare dal CCNL richiamato dalla società, può ritenersi concettualmente coincidente con il tenere una condotta, all’interno delle pareti domestiche, che si riveli di ostacolo all’accesso del medico competente. Quest’ultima può, difatti, essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’istituto previdenziale, non già ai fini disciplinari, per i quali occorre accertare che in concreto la condotta integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono.

Nel caso in argomento, secondo il Collegio, il giudice del merito ha applicato i richiamati principi, atteso che, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all’interno delle pareti domestiche, per escludere che la condotta tenuta dallo stesso fosse stata contraria agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, ha correttamente valutato tutte le circostanze del caso concreto, compresa l’immediata attivazione del medesimo.
Ciò posto, la Corte ha, in conclusione, affermato il principio secondo cui l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia, pur rilevando anche sul piano contrattuale del rapporto di lavoro, non può essere esteso fino a ricomprendere il divieto per il lavoratore medesimo di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano, normalmente compiuto all’interno delle pareti domestiche.