CCNL Rai: avviata la procedura di raffreddamento

Segnale forte e deciso da parte di tutto il Gruppo Rai in vista del rinnovo 

In data 24 giugno 2024, come anticipato nel comunicato unitario rilasciato l’11 giugno scorso, le Sigle sindacali Slc-Cgil e Fistel-Cisl hanno dato inizio alle procedure di raffreddamento per tutto il Gruppo Rai.
Difatti, trovandosi ancora in stallo la trattiva di rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, le OO.SS. iniziano ad avere preoccupazioni in merito sia alla svendita della quota di maggioranza di Raiway che alle dichiarazioni del Ministero dell’Economia, il quale ha negato loro i 400 milioni necessari al taglio del canone, rendendo rischiosa la sopravvivenza stessa della Azienda. 
Pertanto, secondo le Segreterie Nazionali Slc-Cgil e Fistel-Cisl, è necessario tenere alta la tensione, invitando anche le altre sigle a partecipare all’apertura delle procedure, al fine di ottenere un contratto che possa assicurare il recupero della perdita di potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori Rai e la insufficiente dotazione attuale di 25 milioni di euro. 

Le nuove misure in ambito di lavoratori frontalieri, sport e investimenti strategici

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti con misure relative ai lavoratori frontalieri, allo sport e agli investimenti di interesse strategico (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 24 giugno, n. 87). 

Il Consiglio dei ministri, riunitosi in data 24 giugno 2024, ha dato il via a diversi provvedimenti, tra cui anche un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri e un decreto legge contenente disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport

 

In particolare, in merito all’Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il testo riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25%, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza.

 

Un contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri viene attribuito ai comuni frontalieri elencati nell’allegato al provvedimento. Inoltre, si introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti “vecchi frontalieri” residenti in una specifica lista di comuni.

 

Relativamente al settore sportivo, viene previsto il differimento di alcuni termini.

 

Infatti, allo scopo di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive, è stabilita la proroga di un anno (dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025) del termine entro cui il vincolo sportivo è abolito per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.

 

Un’ulteriore proroga per lo stesso periodo di cui sopra detto è introdotta anche relativamente al termine per l’abolizione del vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

 

Nel medesimo decreto legge, ancora, si prevedono misure volte a garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale, sia con particolare riguardo al continente africano, all’attuazione del Piano Mattei e all’internalizzazione delle imprese italiane.

 

Per l’anno 2024 il fondo rotativo 394/81 gestito dalla SIMEST S.p.a. e destinato a operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione Europea sarà incrementato di 150 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alle imprese con sede legale in Italia che, stabilmente, sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano e alle imprese fornitrici delle stesse, al fine di sostenerne le spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, produttivi o commerciali.

 

Le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che presentino domanda di finanziamento agevolato per le iniziative riguardanti il continente africano, potranno beneficiare di un incremento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell’intervento complessivo concesso.

Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi

L’Agenzia delle entrate si occupano di chiarire i dubbi dell’interpellante in merito alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 24 giugno 2024, n. 142/E).

Per la corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione non si può prescindere dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. ”Codice dell’Amministrazione Digitale” o ”CAD”) e dai relativi decreti attuativi.

Dalla normativa emerge che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente dematerializzata.

Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti legislativamente individuati per la deducibilità dei costi e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

 

Tanto premesso, in merito al caso di specie, laddove siano garantiti i suddetti requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti dematerializzati, per l’Agenzia delle entrate nulla osta all’adozione del processo ipotizzato dall’istante.

 

Quanto ai giustificativi che si allegano alle note spese, in generale, essi trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici , in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato con successiva possibilità di distruzione dell’originale.

 

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico va prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.

Tali copie sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

 

Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la risposta n. 740/2021 è stato già chiarito che trattasi di servizi soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico.

Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo ed è necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore.

L’Agenzia ricorda che laddove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale.

AUU per i figli a carico: rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili

Novità nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2303).

Nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), l’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021).

Per effetto della suddetta novella normativa, dal 1° giugno 2023, la maggiorazione è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto alla maggiorazione.
Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. In entrambi i casi, la procedura verifica la presenza della data del decesso e, laddove non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, sottopone al richiedente apposita autodichiarazione.
Nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori. Ricorrendone le condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
Nell’ipotesi, infine, di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100% è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda. Il sistema invia, dunque, una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: stabiliti i nuovi minimi

A decorrere dal 1° giugno i nuovi minimi che sostituiscono quelli previsti nel CCNL 31 maggio 2021

Il 17 giugno Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Fim, Fiom, Uilm hanno sottoscritto il verbale di incontro in cui vengono definiti i nuovi minimi sulla base dell’IPCA 2023, come stabilito dal CCNL del 31 maggio 2021, che sostituiscono gli importi presenti nelle tabelle dei minimi.

Livelli Incremento Minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2024
D1 111,00 1719,67
D2 123,09 1906,99
C1 125,75 1948,18
C2 128,41 1989,38
C3 137,52 2130,56
B1 147,40 2283,65
B2 158,14 2449,99
B3 171,94 2663,87
A1 189,50 2935,91

Sulla base dell’adeguamento IPCA, sono stati inoltre definiti i nuovi importi dell‘indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità Dal 1° giugno 2024
Trasferta intera 49,68
Quota per il pasto meridiano o serale 12,89
Quota per il pernottamento 23,90
  COMPENSO GIORNALIERO c)COMPENSO SETTIMANALE
LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO LIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1 5,69 8,56 9,25 37,01 37,70 40,57
C2-C3 6,78 10,64 11,41 44,54 45,31 49,17
B1 O SUPERIORE 7,78 12,81 13,48 51,71 52,38 57,41