Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

CCNL Alberghi Confcommercio: proseguono i negoziati per il rinnovo del contratto

Le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno reso nota la prosecuzione delle trattative con Federalberghi e Faita per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2018 ed applicato ai circa 580mila addetti del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping. 
Nell’ultimo incontro del 23 aprile 2024 le due associazioni datoriali sopracitate hanno presentato una proposta di testi, dichiarando di avere ricevuto il mandato a rinnovare il contratto all’insegna di un “cambio di passo” rispetto al confronto precedente. Al contempo hanno anche precisato che la sottoscrizione delle intese avverrà solo dopo la definizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
I Sindacati, hanno evidenziato che la sottoscrizione del nuovo contratto nazionale non può invece essere legata alla definizione degli altri tavoli di trattativa. Come affermano Filcams, Fisascat, Uiltucs, la posizione di parte datoriale disattende l’impegno, condiviso da entrambe le Parti sociali, di giungere alla definizione del rinnovo in tempi celeri. In più, ribadiscono l’esigenza di procedere con un negoziato che individui per la trattazione, rispetto alla parte normativa, i soli temi prioritari e su cui non ci siano distanze tra le Parti e, per la parte economica, la definizione degli aumenti salariali e la collocazione delle rispettive tranches di erogazione. 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di svolgere riflessioni di merito sui testi presentati da Federalberghi e Faita, nonché di elaborare una propria proposta anche in ordine all’introduzione di nuovi istituti contrattuali su politiche di genere, genitorialità e per le donne vittime di violenza. I prossimi incontri per la discussione dei temi sopraindividuati sono stati fissati per il 15 e 17 maggio.

CCNL Turismo Confcommercio: nuovo incontro per il rinnovo

L’associazione datoriale chiede differenti modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, riduzione dei Rol in caso di formazione, aumento delle percentuali di retribuzione per l’apprendistato

Nei giorni scorsi sono proseguite le trattative presso la sede Fipe per il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio applicabile ai dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, turismo.
E’ innanzitutto proseguita la discussione sulla classificazione del personale e sono state approfondite le seguenti questioni in merito ai requisiti professionali, alle terminologie ed alle definizioni.
La negoziazione è proseguita con la presentazione da parte datoriale delle seguenti richieste: la cristalizzazione degli scatti di anzianità, una differente modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione dei rol in caso di formazione, aumento delle  percentuali di retribuzione dovuta al termine dell’apprendistato.
Per quanto riguarda la parte economica non vi sono, invece, aggiornamenti da parte delle sigle sindacali.
In merito al settore ristorazione collettiva la parte datoriale ha chiesto una regolamentazione degli scioperi in ambito scolastico, come già stabilito per il settore sanitario.
Il prossimo incontro è previsto per il 6 maggio.

CCNL Enel: raggiunto accordo con le OO.SS.

Dopo tre mesi di mobilitazione, si è giunti all’intesa

Il 24 aprile 2024 le Parti sociali Filctem – Cgil, Flaei – Cisl, Uiltec – Uil, a seguito della grande mobilitazione di lavoratori e lavoratrici del Gruppo Enel organizzata dalle stesse OO.SS., hanno raggiunto l’atteso accordo con i management di Enel.
Molteplici i temi disciplinati dall’intesa: 
– in e-distribuzione, le Manovre di Esercizio non vengono terziarizzate, si sospende l’applicazione del semiturno e vengono effettuati 2000 immissioni di cui almeno 1600 aggiuntive;
– analisi dei riflessi del Piano Industriale per tutte le Aree di Business e di Staff;
– in tema di Welfare Aziendale, si prevede la stipula di un accordo per il finanziamento volto ad incrementare e migliorare i servizi ai Soci;

– ridefinizione del modello di Relazioni Industriali per l’introduzione di concrete forme di Partecipazione;

– impegno congiunto dell’Azienda e del Sindacato a condividere iniziative comuni per la valorizzazione degli investimenti, per la garanzia occupazionale e per la proroga delle concessioni (distribuzione idroelettriche e geotermiche).
Sul versante dello smartworking, le organizzazioni sindacali non accettano che il Gruppo Enel sia l’unica azienda del settore a non avere un accordo in merito, ribadendo la volontà di intraprendere una trattativa per definire un accordo migliore rispetto a quello già applicato unilateralmente dall’Azienda.
Ovviamente, oltre a ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno aderito alla mobilitazione, Filctem. Flaeil e Uiltec revocano gli scioperi generali precedentemente indetti per il 30 aprile e il 2 maggio.

Accesso alla dichiarazione precompilata 2024: soggetti autorizzati e dati inseriti

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024, chiarendone i soggetti destinatari, i dati oggetto dell’accesso e le modalità d’accesso (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954).

L’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento, ha individuato la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione precompilata 2024. Nello specifico, tali soggetti interessati sono:

  • i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto n. 164/1999;

  • in via sperimentale, a partire dal 2024, i contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dunque, a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative. Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

 

– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

– spese sanitarie e relativi rimborsi;

– spese veterinarie;

– spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

– contributi versati alle forme di previdenza complementare;

– spese funebri;

– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

– spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

– spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

– spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

– rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;

– rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

– oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, nonché sulla base delle informazioni comunicate dall’INPS, relative ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale.